In questo post cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulla fiscalità delle auto, uno degli argomenti che stanno maggiormente a cuore agli imprenditori ed ai liberi professionisti nel momento in cui devono pensare ad acquistare una nuova autovettura piuttosto che un veicolo commerciale da inserire nella loro azienda.

Quando si parla di fiscalità delle auto aziendali, cioè i benefici di cui possono godere i titolari di partita iva in termini di deducibilità e detraibilità sui veicoli della loro azienda, è facile scoprire che la confusione regna sovrana.

Sappiamo bene che per un artigiano piuttosto che per un titolare di partita iva o un imprenditore può essere difficile occuparsi direttamente di aspetti burocratici e fiscali legati agli acquisti dei beni che vengono utilizzati nella azienda quindi anche delle auto aziendali.

Nella maggior parte dei casi si delega tutto al commercialista a cui viene fatta sempre la medesima richiesta

Quella di “SCARICARE TUTTO”.

La risposta Di un buon fiscalista non può che essere una sola

In Italia non è possibile “scaricare tutto” il costo della auto aziendali.

Il trattamento fiscale delle auto aziendali In Italia si basa sul cosiddetto principio di inerenza

Ciò che fa la differenza secondo questo principio non è la forma con cui si decide di acquisire una autovettura in azienda ma l’uso che di questo veicolo verrà effettuato

La legge, infatti, e più precisamente l’articolo 164 del TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito) distingue tra due categorie

  • Veicoli a deducibilità INTEGRALE
  • VEICOLI A deducibilità PARZIALE

I veicoli utilizzati dalle imprese e dai titolari di partita IVA, quindi sono integralmente deducibili solo in alcuni casi:

  • Veicoli usati esclusivamente con come beni strumentali ossia veicoli indispensabili per lo svolgimento dell’attività, senza i quali l’attività stessa non è nemmeno pensabile. Non si può svolgere. Esempio le vetture delle società di autonoleggio oppure le vetture delle autoscuole.
  • Veicoli adibiti ad uso pubblico ossia veicoli la cui destinazione ad uso pubblico è riconosciuta da un atto che proviene dalla pubblica amministrazione. Rientrano in questo ambito le autovetture utilizzate dai tassisti oppure quelle utilizzate dalle imprese che esercitano un’attività di noleggio con conducente.

AUTOCARRI

Sono deducibili integralmente i cosiddetti autocarri a condizione che siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio della attività di impresa.

Secondo il codice della strada gli autocarri si definiscono “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”.

L’agenzia delle entrate nell’ambito delle sue attività di contrasto alla evasione e dalla elusione fiscale e dovuta intervenire per mettere un freno al fenomeno del cosiddetto “falso autocarro”.

Si trattava di limitare la cattiva abitudine di molte imprese che immatricolano autovetture come autocarri soltanto per godere dei benefici fiscali. In realtà si trattava di autovetture normalissime che non venivano mai usate come autocarri, ma che ovviamente garantivano agli imprenditori che le avevano acquistate la possibilità di godere indebitamente della relativa deducibilità fiscale.

L’agenzia ha così fissato alcune precise condizioni perché si possa parlare di “falso autocarro”

  • immatricolazione come N1 (autocarro)
  • codice carrozzeria F0
  • numero di posti a sedere maggiore o uguale a 4
  • potenza del motore espressa in KW/portata espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180

Le vetture immatricolate come autocarri in cui ricorrevano le condizioni sopra indicate vengono quindi considerate come falsi autocarri, il loro trattamento fiscale viene quindi assimilato a quello delle normali autovetture.

Veicoli a deducibilità LIMITATA

Quando non ricorre nessuna delle condizioni di cui sopra, cioè quando le autovetture o i veicoli aziendali non sono utilizzati esclusivamente per l’esercizio della impresa, la legge parla di deducibilità limitata.

Viene cioè concessa una percentuale di deducibilità sul costo di acquisto di queste autovetture solo parziale, solo quindi su una parte del costo che è stato sostenuto.

Senza voler entrare troppo nel dettaglio di tecnicismi fiscali per i quali ci sentiamo di consigliare sempre di fare riferimento al proprio commercialista, parliamo bella situazione più diffusa cioè di quei veicoli intestati all’azienda che non sono destinati in uso promiscuo ad un dipendente o che non sono assegnati come benefit a un dipendente o ad un amministratore.

Per Tutte queste auto viene riconosciuta una deducibilità pari al 20% sul costo di acquisto. Viene inoltre riconosciuta una deducibilità percentuale pari sempre al 20% per i costi connessi all’utilizzo della vettura, cioè carburante pedaggi autostradali assicurazione e via dicendo.

il costo di acquisizione su cui può essere calcolata la deducibilità del 20% e inoltre soggetto ad un limite massimo fiscalmente riconosciuto:

  • 18.075,99 € per autovetture e caravan
  • 4.131,66 € per i motocicli
  • 2.065,83 € per i ciclomotori

Se il costo di acquisizione supera questi importi la deducibilità sarà comunque riferita al tetto massimo utilizzabile. significa in parole semplici che se io acquisto una autovettura del costo di euro 40.000 la deducibilità che mi viene riconosciuta sarà sempre limitata ai 18.075,99 € di cui abbiamo parlato prima.

Il Titolo di Acquisizione

Come abbiamo detto all’inizio di questo articolo la normativa sulla fiscalità delle auto aziendali non fa distinzione alcuna in base al titolo di acquisto o di acquisizione delle autovetture aziendali stesse.

fondamentalmente quindi non cambia nulla se io ho acquisito la mia autovettura con la forma del noleggio a lungo termine, con la formula del leasing oppure con un tradizionale acquisto

Vi è in realtà una piccola distinzione che deve essere fatta a proposito del noleggio.

il calcolo della deducibilità per le autovetture acquisite con la formula del noleggio incontra gli stessi limiti fiscalmente riconosciuti per l’acquisto e per il leasing, ma nel caso del noleggio il calcolo deve essere effettuato su base annua.

significa che se la lettura è stata noleggiata per un periodo temporale inferiore alle 12 mensilità il tetto massimo di deducibilità fiscale riconosciuto deve essere rimodulato di conseguenza.

C’è poi un’altra differenza apparentemente poco significativa ma in realtà importante per quanto riguarda la deducibilità legata alle autovetture acquisite con la formula del noleggio a lungo termine.

Nei contratti di noleggio a lungo termine, infatti la deducibilità del costo dei servizi (manutenzioni assicurazione assistenza stradale e via dicendo) viene riconosciuta sempre nella percentuale del 20%, ma senza incontrare alcun limite.

Autovetture assegnate in uso promiscuo

Altro caso che deve essere analizzato è quello delle autovetture che vengono assegnate in uso promiscuo ai dipendenti. Per questa categoria di veicoli viene riconosciuta una percentuale di deducibilità al 70% per l’acquisizione ed una percentuale di deducibilità sempre al 70% per le spese di impiego. Anche in questo caso non viene riconosciuto nessun limite massimo su cui calcolare la deducibilità.

Devono ricorrere due importanti condizioni perché si possa applicare questa maggiore deducibilità: L’autovettura deve essere assegnata in uso promiscuo al dipendente come abbiamo detto e l’assegnazione deve risultare da idonea documentazione, inoltre l’autovettura deve essere assegnata in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta a cui si fa riferimento.

Nel caso di autovetture assegnate in uso promiscuo agli amministratori della società la norma prevede condizioni ancora differenti.

  • Deducibilità al 100% delle spese relative all’autoveicolo fino alla concorrenza del fringe benefit che concorre a formare il reddito dell’amministratore
  • Deducibilità delle spese che eccedono il benefit secondo le regole generali previste dal TUIR per le auto aziendali ossia applicando il limite percentuale del 20% e quello sul costo di acquisizione

Per quanto riguarda invece le autovetture aziendali assegnate ai soci che non che non ricoprono la carica di amministratori e ovviamente non sono dipendenti della azienda le norme previste sono quelle standard, OSSIA

  • costo di acquisizione deducibile al 20%
  • costo di acquisizione soggetto ad un limite massimo di deducibilità fiscalmente riconosciuto

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti deducono il costo di acquisto e le spese connesse all’utilizzo delle autovetture con gli stessi limiti di deducibilità previsti per le imprese

Godono invece di regole di deducibilità più vantaggiose gli agenti di commercio

Gli agenti di commercio possono dedurre il costo di acquisto delle autovetture nel limite percentuale dell’80%. per loro inoltre è previsto un limite sul costo di acquisizione più alto:

  • 25.822,84 €per autovetture
  • 4.131,66 € per motocicli
  • 2.065,83 € per ciclomotori

Nel caso del Noleggio invece queste sono le percentuali di deducibilità riconosciute agli agenti di commercio

  • 5.164,57 € per autovetture
  • 774,69 € per motocicli
  • 413,17 € per ciclomotori

In questo articolo abbiamo fatto una lunga carrellata molto per sommi capi di una materia complessa quale è la fiscalità delle auto.

Abbiamo cercato di trattare l’argomento con la massima precisione possibile, raccomandiamo tuttavia di fare sempre riferimento alla consulenza specializzata di professionisti del settore.